Non possiamo certo affermare che il bullismo sia un fenomeno di nuova generazione, il prepotente o lo spaccone di turno è sempre esistito, e non sempre si presenta con l’aspetto sornione alla Marlon Brando! Oggi con la nascita dei “cittadini digitali” il fenomeno del bullismo presenta caratteri tipici del nostro tempo: il cyberbullismo. Sms, chat, social network ecc. rappresentano vere e proprie estensioni sociali ma sono anche luoghi protetti anonimi in cui poter liberamente esercitare comportamenti provocatori e vessatori. Bullismo e cyberbullismo sono comportamenti intenzionali, violenti, offensivi, umilianti, ripetuti nel tempo contro una vittima designata. Sebbene i due fenomeni sono collegati, sono distinti da caratteristiche proprie.
Le peculiarità del cyberbullismo che lo differenziano dal bullismo tradizionale sono l’anonimato, l’irreperibilità, la spavalderia e l’ampliamento temporale. Nell’anonimato il bullo agisce dietro la protezione di un computer o di un telefonino, o di entrambi, trae forza dal rimanere nell’ombra proteggendo così la propria identità. L’irreperibilità, con cui il bullo fa perdere le sue tracce per sottrarsi dalla responsabilità del suo comportamento. La spavalderia, generata dall’anonimato, e l’irreperibilità, producono quel senso di protezione che rende azioni prive di freni inibitori o di riserve morali di alcun genere. L’ampliamento spazio temporale, ossia la divulgazione di messaggi e materiali attraverso la rete o l’uso dei telefonini, che oltre alla ripetizione in sé, vengono trasmessi da molte persone anche in tempi diversi. In questo modo il danno arrecato alla vittima viene inflitto in un arco temporale che non può essere misurato.
In Italia la Legge del 29 maggio 2017 n. 71 detta le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” viene data una definizione al fenomeno inteso come “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. La legge prevede che la vittima di cyberbullismo maggiore di 14 anni oppure i genitori o chi esercita la potestà genitoriale, possa fare richiesta al gestore del sito internet o dei social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete oggetto di danno. Se il gestore entro 24 ore non provvede all’oscuramento o alla rimozione dei contenuti, è possibile rivolgersi al Garante della Privacy che interverrà e rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
Nasce l’esigenza di regolamentare diritti e dei doveri nel mondo del web. Per affrontare questo fenomeno bisogna tenere alzata l’asticella del pericolo e adottare interventi legislativi mirati al fenomeno. Fondamentale è la cooperazione tra scuola, famiglia e le associazioni locali chiamate a svolgere un’attività informativa, al fine di prendere coscienza del problema ma soprattutto per prevenire e contrastare tali comportamenti. Eh già! Forse iniziando ad esser più attenti all’ascolto del disagio che i ragazzi si portano dentro.