Un famoso proverbio dice “la miglior difesa è l’attacco”. Forse sarebbe meglio soffermarci e spiegare cosa intende il nostro ordinamento per difesa, o meglio legittima difesa.
L’articolo 52 del codice penale afferma che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. La norma nello specifico prevede, una causa di giustificazione, ossia la non punibilità di un fatto che in condizioni diverse costituirebbe un reato. Nel caso della legittima difesa, in presenza di una situazione di pericolo ingiusto, il legislatore ha cercato di bilanciare gli interessi delle parti coinvolte, tutelando l’interesse dell’aggredito rispetto a quello dell’aggressore. Possiamo quindi difenderci alla prima offesa subita seguendo le regole del duello da Far West? Decisamente no! Il legislatore definisce i presupposti essenziali della legittima difesa (ammessa nei confronti di tutti i diritti personale e patrimoniali) ossia: un’aggressione ingiusta e una reazione legittima. L’aggressione ingiusta deve concretizzarsi in un pericolo attuale, dunque un’offesa ingiusta concreta ed imminente. Mentre la reazione legittima consiste nell’azione di difendersi dal pericolo imminente in modo proporzionato senza eccedere nella sua offesa. Inoltre, la prova della legittima difesa circa le circostanze e l’indicazione dei fatti, grava sul soggetto che si è difeso. A questo punto, viene affidato al Giudice il compito della verifica degli elementi essenziali della legittima difesa, attraverso una valutazione in base al caso concreto. Il Giudice tiene conto di complesse  circostanze oggettive: l’esistenza di un pericolo attuale, i mezzi di risposta dopo l’aggressione a disposizione dell’aggredito e il modo in cui sono stati utilizzati; il bilanciamento di interessi tra il valore del bene minacciato dall’aggressore e del bene effettivamente leso da parte di chi reagisce. Dunque, si può invocare la legittima difesa quando la difesa è l’unica scelta possibile, diversamente il rischio di eccesso colposo di legittima difesa è dietro l’angolo. Nell’eccesso colposo, la reazione di difesa è eccessiva, facendo venire meno il criterio di proporzionalità tra difesa e offesa, nonché la causa scriminante che determina la non punibilità del fatto. Anche alla luce della recente riforma della legittima difesa, intervenuta anche sui riflessi civilistici, l’art. 2044 del codice civile, chiarisce l’esonero della responsabilità nei confronti di “chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”. In sostanza, non sussiste nessun obbligo di indennizzo. Diversamente, nel caso di eccesso colposo, colui che ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità dovrà corrispondere, al danneggiato, un’indennità. In questo caso, sarà il Giudice ad effettuare tale valutazione, tenendo conto della gravità e delle circostanze di fatto. Il tema della legittima difesa tutt’oggi resta un tema caldo e fortemente dibattuto. Se da un lato, la norma nella sua sterilità vuole evitare l’uso di una giustizia privata da Far West, dall’altro il cittadino si agita tra uno stato di incomprensione della norma e la ricerca di una sicurezza che invece dovrebbe essere garantita e protetta dallo Stato.

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